Uso delle parti comuni

La Corte di Cassazionecon con sentenza n. 19215 del 2011 affronta la questione dell'uso delle parti comuni dell’edificio in condominio, anche in relazione all'eventuale uso più intenso del bene comune da parte di unsingolo condomino.

L'articolo 1102 del codice civile consente l’uso più intenso del bene comune, sancendo che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto se il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione.

 

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